Guida al condominio

Animali nel Condominio

Posso tenere animali domestici nel condominio anche se il vicino non vuole?

L’art.1138 Codice Civile 5° comma dice “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. È norma inderogabile in quanto ha lo scopo di tutelare un interesse pubblico. Quindi anche un regolamento contrattuale non può vietare di avere un animale nel condominio. Il rispetto delle parti comuni condominiali comporta comunque un corretto uso delle stesse, la loro pulizia ed il ripristino in caso di sporcizia o danni provocati dall’animale. Così è importante e tassativo, ad esempio, che un cane debba essere portato al guinzaglio sulle parti comuni o nei giardini condominiali.  

Cosa posso fare se il regolamento condominiale vieta di tenerne?

La normativa inderogabile deve essere applicata anche nel caso di regolamenti contrattuali. Questo è stato confermato da molteplici sentenze di Tribunali, Giudici di Pace e Cassazione, che hanno confermato la nullità di delibere assembleari che vietano la detenzione di animali da compagnia nelle parti private. È possibile invece regolamentare la frequentazione di tali animali sulle parti comuni, ad esempio chiedendo ai proprietari di tenere un determinato comportamento rispettoso dei pari diritti degli altri proprietari.

Il proprietario dovrà tenere conto dell’art. 83 DPR 320/1954 che prevede come i cani, in qualunque luogo aperto al pubblico (quindi anche le parti comuni del condominio), debbano essere condotti al guinzaglio o debbano portare la museruola nel caso corrispondano ai requisiti previsti dai regolamenti locali di igiene.

A volte capita che un proprietario lamenti che il gatto del vicino entri nel suo balcone o giardino.

In questi casi nulla può fare l’amministratore, in quanto trattasi di una problematica che esula da quelle che riguarda il condominio nel suo complesso.

Trattasi quindi di un problema fra due privati, che dovranno risolvere in proprio.

L’amministratore nel caso di immissioni intollerabili (vedi art.844 c.c.) ha la facoltà di intervenire se queste gravano sull’uso delle parti comuni, come ad esempio per le deiezioni che possono lordare il parco condominiale rendendolo inaccessibile a bambini ed adulti.

Oppure nel caso di latrati continui di un cane, che rendono impossibile le occupazioni o il riposo dei condòmini, l’amministratore potrà comminare delle sanzioni previste dal Codice Civile che possono arrivare ad € 200,00.

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