Guida al condominio

Delibere

Quale maggioranza mi serve per far approvare una proposta all'assemblea condominiale?

L’assemblea solitamente si tiene in seconda convocazione in quanto le maggioranze necessarie sono ridotte. L’assemblea quindi approva una delibera, in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenta un terzo dei partecipanti ed un terzo del valore dell’edificio (con riferimento alle tabelle millesimali), sufficienti per approvare i Bilanci consuntivi e preventivi, così come per le spese ordinarie ecc. Mentre per la nomina dell’amministratore ed alcune manutenzioni straordinarie è necessaria una maggioranza qualificata di 500 millesimi. 

In quanto tempo vengono eseguite le delibere?

Le delibere approvate dall’assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condòmini, anche per la minoranza, e sono immediatamente esecutive (attesi i 30gg. per eventuali impugnative della delibera). Ciò vuol dire che una decisione dell’assemblea condominiale sarà vincolante per tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che in relazione ad essa gli stessi siano stati dissenzienti, favorevoli, astenuti o assenti all’assemblea. L’amministratore dovrà operare al fine di eseguire quanto deciso in assemblea e, nel caso di lavori straordinari, dovrà raccogliere i fondi necessari all’esecuzione delle opere.

Può l'amministratore non rispettare le delibere dell'assemblea?

L’amministratore, ha tra le sue prerogative principali quella di eseguire le delibere condominiali. Non solamente per la sua funzione, principale e preminente, di esecutore della volontà assembleare, ma anche e soprattutto perchè è l'art. 1130 del codice civile ad indicare, al primo posto, l'esecuzione delle delibere tra le attribuzioni dell’amministratore. L’amministratore non dovrà dare esecuzione alle delibere contro normative o leggi di carattere imperativo (ad esempio non adeguare i garage alla normativa antincendio).

L’assemblea del Condominio ha il compito di adottare le decisioni in merito alla gestione del condominio, che possono riguardare ogni aspetto della gestione stessa, dalla nomina dell’amministratore, dall’approvazione del preventivo di spesa, al rendiconto annuale, fino alle decisioni in merito alle opere di manutenzione straordinaria. L’atto attraverso il quale l’assemblea esprime la propria volontà è la DELIBERA dell’Assemblea.

Le norme non stabiliscono i tempi di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea. Esistono decisioni dell'assemblea la cui tempistica di esecuzione è insita nella decisione stessa: si pensi alla delibera con la quale si decide di eseguire un’opera entro la stagione estiva. E' evidente, in questi casi, che la mancata esecuzione entro tale data comporti la decadenza dell'efficacia di quella delibera, salvo responsabilità dell'amministratore per l'omessa tempestiva esecuzione. Esistono invece delibere che non necessitano per la loro esecuzione tempi brevi, come ad esempio la decisione con la quale l'assemblea abbia deliberato interventi di manutenzione, mai portati ad esecuzione per mancanza di fondi. In questo caso la delibera potrà essere messa in esecuzione quando i fondi condominiali saranno disponibili.

I condòmini hanno a loro disposizione due azioni, indipendenti una dell'altra. Possono proporre l'azione di revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione (esempio ammanchi di Bilancio). In entrambi i casi, se l'inerzia dell'amministratore ( esempio in casi di pericolo) abbia prodotto dei danni, il condominio ha inoltre diritto d'agire civilmente contro il proprio rappresentante legale.

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