Nel caso il proprietario esclusivo non intervenga nelle opere necessarie sarà necessario promuovere un’azione in giudizio.
Se i balconi presentassero elementi pericolanti, con distacco di intonaco o parti di marmette nella strada sottostante, l’amministratore potrà denunciare tale situazione agli enti amministrativi quali gli Uffici comunali, i Vigili del Fuoco, ecc. affinchè siano presi tutti i provvedimenti necessari ad indurre il proprietario nell’intervento urgente che rimuova il pericolo e che ripristini il balcone.
la responsabilità nel caso di balcone o lastrico ad uso esclusivo è senza dubbio da attribuire al proprietario, che non esegua le manutenzioni indispensabili per mantenere il bene in buono stato di conservazione oppure ometta di intervenire nel caso di filtrazioni.
Nel caso di un lastrico solare condominiale dovrà l’amministratore provvedere alle manutenzioni negli anni.
I “balconi aggettanti” sono quelli che sporgono dalla facciata
dell’edificio e la cui funzione è quella di permettere al proprietario l’uso
e l’affaccio
Il balcone aggettante è di proprietà esclusiva e pertanto, la responsabilità del danno causato al proprietario sottostante e del relativo risarcimento spettano al proprietario esclusivo del balcone stesso.
Discorso leggermente diverso va fatto per i rivestimenti e gli elementi decorativi di questi balconi (fregi), che rappresentano la facciata del condominio e che sono considerati parti comuni, in quanto contribuiscono a rendere l’edificio esteticamente gradevole. Gli eventuali danni e pertanto le successive riparazioni, nel caso non sia provata una responsabilità del proprietario del balcone, saranno a carico di tutti i condòmini.
I “balconi incassati” sono quelli che non fuoriescono dall’edificio e che fungono da sostegno del piano superiore e da copertura per quello inferiore.
Il balcone ad incasso è di proprietà tra il condòmino del piano inferiore e del piano superiore. Pertanto gli eventuali interventi inerenti alla conservazione o rifacimento del balcone dovranno essere sostenute secondo i criteri previsti dall’art.1125c.c
Si definisce lastrico solare la superficie terminale dell’edificio sfruttabile come terrazza, con funzione di copertura (tetto), comprensivo di ogni suo elemento, come l’impermeabilizzazione e la pavimentazione. Il lastrico solare può essere di proprietà condominiale o esclusiva (art. 1126 c.c.), ovvero ad uso esclusivo.
Se il lastrico solare è di proprietà comune, tutti i condòmini parteciperanno alle spese per l’eliminazione del danno che causa filtrazione nei piani sottostanti.
Quando, invece, l’uso del lastrico solare non è comune a tutti i condòmini, la persona che ne ha l’utilizzo esclusivo è tenuto a contribuire in misura maggiore (1/3 della spesa) rispetto a tutti agli altri condòmini dell’edificio ( 2/3 della spesa) ovvero di quella parte del condominio a cui il lastrico solare funge da copertura.
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