Guida al condominio

Superbonus 110%

Con il Decreto Rilancio art.119 introduce una ulteriore forma di detrazione che va a potenziare quelle preesistenti: Ecobonus e Sismabonus.

Consiste nella possibilità di detrarre i lavori eseguiti per l’intero importo, con un beneficio aggiuntivo del 10%, quindi raggiungendo una detraibilità del 110%.

Il periodo di detraibilità è dimezzato dai 10 anni consueti, a 5 anni.

Gli interventi effettuati devono conseguire uno dei seguenti requisiti:

  • Isolamento termico con il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio condominiale o delle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, ovvero (ove non sia possibile) il conseguimento della classe energetica più alta;
  • La sostituzione con efficientamento energetico della centrale termica condominiale;
  • Intervento antisismico realizzato in zona 1,2 o 3, restando esclusa la zona 4. Non è richiesto alcun salto in termini di classificazione sismica dell’edificio.

Sono escluse dal Superbonus energetico le unità accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e quegli edifici che hanno unità commerciali (uffici, negozi) con superfice superiore alle unità abitative.

Questi interventi sono detti “trainanti” perché possono trainare altre opere (dette “trainate”) all’interno della detraibilità al 110%.

Il contribuente potrà scegliere fra :

  • la detraibilità della sua quota in 5 anni, in quote di pari importo,
  • oppure potrà cedere il suo credito sotto forma di sconto in fattura dai fornitori di beni o servizi;
  • Oppure la cessione del credito maturato (per la sua quota condominiale) in favore dei fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione delle opere o di altri soggetti quali gli istituti di credito e intermediari finanziari.

La prima fase da intraprendere è lo “studio di fattibilità” per la quale il condominio potrà incaricare uno o più tecnici per lo studio del fabbricato e della possibilità, tramite i lavori di isolamento termico, che si possa avere un salto di 2 classi energetiche, che non vi siano abusi edilizi e che l’edificio rientri nei requisiti per accedere al Superbonus.

La seconda fase sarà quella di chiedere la stesura, al tecnico incaricato, di un progetto definitivo da distribuire alle ditte per raccogliere i preventivi.

L’assemblea determinerà la ditta a cui affidare i lavori, oppure si potrà avvalere di un General contractor o di una Esco e dovrà decidere tutte le figure professionali necessarie (termotecnico, commercialista, direttore dei lavori, tecnico responsabile della sicurezza e dei lavori nel cantiere) per la realizzazione dei lavori e delle asseverazioni richieste per ottenere le certificazioni di avere ottemperato ai requisiti.

Tutti i compensi per questi incarichi professionali potranno rientrare nel totale delle somme detraibili, con i lavori, per il 110%.

Alla fine dei lavori dovrà essere inviata l’asseverazione dei lavori all’ENEA (Ecobonus).

Mentre per il Sismabonus ci sarà il deposito dell’asseverazione presso lo Sportello Unico competente.

Unitamente ai lavori che potranno accedere al Superbonus ci sono altre opere, realizzate su parti comuni e su parti private, che saranno “trainate” nella detrazione del 110%. Elenco di queste opere e dell’ammontare della detrazione esiste sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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La prima fase da intraprendere è lo “studio di fattibilità” per la quale il condominio potrà incaricare uno o più tecnici per lo studio del fabbricato e della possibilità, tramite i lavori di isolamento termico, che si possa avere un salto di 2 classi energetiche, che non vi siano abusi edilizi e che l’edificio rientri nei requisiti per accedere al Superbonus.

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