Ogni decisione in merito dovrà essere adottata dall’assemblea condominiale. Non esistono norme generali in materia, ovvero che stabiliscano quando fare silenzio, quando fare le pulizie di casa, quando sbattere i tappeti, etc… Generalmente, nei regolamenti condominiali viene stabilito “l’orario del silenzio” dalle...
I regolamenti condominiali possono contenere regole precise che stabiliscano gli orari in cui possono essere effettuati lavori, in modo tale che non rechino fastidio ai vicini. Ogni Comune è comunque dotato di un Regolamento di polizia locale che potrebbe prevedere delle regole in materia.
In generale, le ore in cui è possibile martellare una parete sono quelle mattutine dalle 08:00 alle 13:00 e quelle serali dalle 16:00 alle 20:00. Ovviamente questi orari variano da condominio a condominio.
Ai sensi del nuovo art 1138 cc comma 5 il regolamento condominiale non può vietare di tenere animali domestici. Pertanto, dopo il 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma del condominio, sarà sicuramente impossibile introdurre tale divieto nel regolamento condominiale. Per quanto concerne i regolamenti precedenti, se da un lato vige il principio della irretroattività delle leggi, dall’altro non si può non considerare la valorizzazione del rapporto uomo-animale affermatosi grazie alla Convenzione Strasburgo del 1987 e ratificata in Italia con Legge 281/2011.
Sicuramente il primo passo per risolvere il problema dei rumori molesti ad un gruppo di condòmini è rivolgersi al proprio amministratore, esporre le proprie doglianze e chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria, nella convocazione della quale, inserire all’ordine del giorno il problema esposto. In quella sede, si potrà quindi esporre la questione al condòmino o ai condòmini interessati e trovare una soluzione insieme.
I rumori per essere considerati molesti devono superare la normale tollerabilità, ovvero devono causare disturbo ad un gruppo di persone, avere una certa intensità e ripetersi nel tempo.
Le fonti di rumore in un condominio possono essere tante e di diversa natura. I rumori meno tollerati sono: i tacchi delle scarpe femminili, i latrati dei cani, il rumore della lavatrice nelle ore notturne e infine l’immancabile volume della televisione.
Sicuramente il primo rimedio, si rinviene nell’art. 70 disp. att. del codice civile, che prevede che l’amministratore possa sanzionare il condòmino che viola il regolamento, quindi che causa il rumore e/o la molestia con una multa fino a € 200,00, aumentabili fino a € 800,00 nel caso di recidiva. In ogni caso la sanzione deve essere approvata in assemblea. Ovviamente, nel caso in cui nonostante la multa i rumori non cessino, occorrerà rivolgersi ad un legale per la predisposizione di una lettera di diffida, che intimi al condòmino di interrompere il comportamento molesto ed in caso di indifferenza, sarà anche possibile promuovere una causa per il risarcimento del danno.
II comportamento molesto e rumoroso di un condòmino potrebbe integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659 del codice penale, che punisce chiunque attraverso schiamazzi o rumori, anche attraverso strumenti sonori, ovvero non impedendo strepiti di animali, disturba gli altri ovvero anche solo il riposo delle persone.
Ovviamente, la proposizione di una denuncia / querela sarà l’ultima opzione da percorrere, solo se il condòmino, dopo tutti gli inviti e cessare il comportamento e le intimazioni indirizzate dal legale non abbia interrotto le molesti e/o i rumori.
Lo stalking è qualificabile come un comportamento persecutorio, perpetrato nel tempo attraverso condotte vessatorie, minacciose, moleste tali da creare nella persone che le subisce un disagio psichico e fisico, nonché un irragionevole timore.
A Milano, si è verificato il primo caso di stalking condominiale: nel 2012 una donna è stata allontana dal proprio appartamento di residenza con l’accusa di rumore molesti e stalking verso i vicini.
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